IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che  in data 15 agosto 2002 in localita' Bobbio (PC) al
sig. Vitali  Pierangelo  veniva contestato di aver guidato la vettura
Renault  Clio targata PV 800046 in condizioni di alterazione fisica e
psichica   correlata   con   l'uso   di  sostanze  stupefacenti,  con
conseguente esito positivo rilevato presso l'ospedale di Piacenza;
        che  lo stesso Vitali Pierangelo veniva citato a comparire il
giorno  12  dicembre  2002 davanti al giudice di pace di Bobbio quale
imputato nel procedimento penale in epigrafe;
        che  alla  predetta udienza il difensore avv. Francesco Poggi
del  foro  di Milano eccepiva incidente di costituzionalita' relativo
all'art. 187, comma 1 e 4 del codice della strada.
    Esponendo quanto segue: all'imputato viene contestato il reato di
cui  all'art  187  commi  1  e  4, d.lgs. n. 285/1992 che sancisce il
divieto  di  guidare  in  condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Si  tratta  all'evidenza  di  un  reato  di pericolo concreto: il
disvalore  si  focalizza  sulla  condotta  di  porsi  alla  guida  in
condizioni  di  alterazione  fisica  e psichica derivante dall'uso di
stupefacenti    o    sostanze    psicotrope.    Evidente   la   ratio
dell'incriminazione:   evitare   il   pericolo   connaturato  con  la
circolazione   di  un  autoveicolo  condotto  da  soggetto  in  stato
psico-fisico  non  ottimale  e'  dunque  maggiormente  soggetto  alla
negligenza.
    Va  anche subito detto che la norma non inibisce di guidare «dopo
aver  usato  stupefacenti  l'uso  personale  di stupefacenti e' senza
dubbio sanzionato amministrativamente (art. 75, d.P.R 309/1990) ma la
norma  qui contestata si ripromette ben altro: di evitare il pericolo
di  una guida «alterata» fisicamente o psichicamente se l'alterazione
deriva  dall'uso  di  stupefacenti.  Il  che  e'  in fondo ovvio: per
sanzionare  penalmente  una  condotta  deve  esserci un seppur minimo
pericolo concreto. Ecco che, dunque, non e' inibita la guida a chi ha
fatto  uso,  magari settimane o mesi prima, di stupefacenti ma a chi,
per essere attualmente in stato di alterazione fisico-psichica dovuta
a  tale  origine, e' di pericolo per se' e per gli altri utenti della
strada.
    A  dispetto  di  cio'  che  accade per la guida in stato ebbrezza
alcolica,  il legislatore non ha previsto alcun limite oltre il quale
il  soggetto  si considera in stato di alterazione fisica o psichica.
Se  per  il combinato disposto dell'art. 186 c.d.s. e 379 reg. c.d.s.
e'  in  stato  di  ebbrezza  alcolica  il  soggetto che risulta, dopo
misurazione   con   strumenti  omologati  e  da  parte  di  personale
qualificato,  avere  un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg/l, nessun
limite  e'  previsto per determinare lo stato di alterazione fisica o
psichica correlato con l'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope.
    Nel  caso della guida in stato di ebbrezza, il cittadino e' posto
in  grado  di  conoscere il precetto determinato la cui violazione fa
scattare  l'applicazione  della sanzione penale: un bicchiere di vino
consente   di   porsi  alla  guida  in  quanto,  secondo  rilevazioni
scientifiche,  il tasso alcolemico indotto non e' tale da generare un
alterazione dello stato psico-fisico in guisa da ridurre l'attenzione
alla  guida  e  dunque  acuire  i  pericoli  per se' e gli altri, due
bicchieri sono al limite e dunque chi si pone alla guida «rischia» di
incappare  nel  precetto,  tre  bicchieri  di  vino  sono  certamente
superiori  al  limite  fissato. Ma per il caso previsto daIl'art. 187
c.d.s.   Naturalmente   l'uso   personale  di  sostanze  stupefacenti
costituisce  illecito amministrativo, ma poiche' il medesimo articolo
revede  una  sanzione  penale  ci  si  deve  porre  il  quesito della
sufficiente  determinatezza della fattispecie penale, come richiedono
i  canoni  costituzionali  di  cui  agli artt. 25 comma secondo e 27,
comma secondo.
    Se  dunque  il  cittadino  e'  posto  perfettamente  in  grado di
conoscere  l'esatta portata del precetto di cui agli artt. 186 c.d.s.
e   379  reg.,  cosicche'  trova  giustificazione  l'applicazione  di
sanzione  penale  per  chi supera il tasso alcolemico prefissato che,
secondo  le  rilevazioni  scientifiche,  e'  tale  da  determinare il
pericolo,  se  cioe'  chi  beve  tre bicchieri di vino e si pone alla
guida  «rischia»  di incappare nel divieto penalmente sanzionato, non
altrettanto  chiara  e' la situazione agli occhi del cittadino che si
pone  alla  guida  avendo magari annusato un tiro di sigaretta dentro
alla  quale  e'  contenuta  droga  leggera  giorni  e giorni prima di
condurre un autoveicolo.
    Chi  decide  che  il  soggetto  in  tal caso si trova in stato di
alterazione  psico-fisica? Quando ci si trova in stato di alterazione
psico-fisica tale da determinare il pericolo di incidenti stradali?
    Attenzione   si   badi   che  non  puo'  sovvenire  l'ormai  noto
orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di guida in stato di
ebbrezza  alcolica  secondo  cui  anche  in  assenza  di  rilievi con
l'etilometro   possono  ben  fondare  la  responsabilita'  penale  ex
art. 186  c.d.s.  gli  indici  di alitosi, di lentezza nei movimenti,
ecc.., riscontrati dalla p.g.
    Il punto e' questo: gli indici di alitosi, lentezza nella parola,
nei   movimenti  valgono  a  sopperire  all'assenza  di  rilievo  con
l'etiometro in quanto, per canoni scientifici comunemente conosciuti,
l'alitosi,   la   lentezza   nei   movimenti,   nella   parola   sono
manifestazioni  di  uno  stato  che  supera  il limite prefissato per
legge.  Chi  si  trova  in  quelle condizioni sicuramente ha un tasso
alcolemico  superiore  a  0,5  mg/l  pari a due bicchieri di vino. In
sostanza  quegli  indici  sono  indici  del  superamento di un limite
previsto e determinato: ma se quel limite non c'e' non ha alcun senso
chiedersi  se  determinati  sintomi sono indici del superamento di un
limite  che  non esiste. E quindi si ritorna al punto di prima: senza
un  limite,  qualsiasi  valutazione  e' del tutto arbitraria e non e'
ammissibile,    prima    di   tutto   costituzionalmente,   demandare
l'applicazione di una fattispecie penalmente sanzionata all'arbitrio.
    E  cio' rileva sotto il profilo dei citati canoni costituzionali.
Il  principio  della riserva di legge in materia penale nonche' della
tassativita'  della  norma  penale  e  della  personalita' della pena
impone  che  la  sanzione  penale  venga  applicata  solo  per  fatti
chiaramente  inibiti  dal  legislatore  tanto  che  possa  annettersi
disvalore   alla   condotta   del   soggetto   tale  da  giustificare
l'applicazione  della  sanzione  penale  quale meccanismo repressivo.
Sotto  altro  profilo si potrebbe dire che nessuno puo' essere punito
se non gli e' dato comprendere quale precetto abbia violato.
    Pensiamo  al  caso  di una norma che faccia divieto di guidare in
stato  di alterazione fisica o psichica derivante dalla febbre. Sara'
necessario  prevedere,  sulla  base  delle  rilevazioni scientifiche,
quale  grado  di  stato  febbrile  (37,5?  - 38 ? o piu'?) e' tale da
determinare nel fisico umano un calo di performance cosi' da acuire i
rischi  nella  guida.  Senza il limite ci troveremmo di fronte ad una
norma  del  tutto  indeterminata,  giacche'  e'  persino di intuitiva
evidenza  che uno stato febbrile minimo, magari di 37,10, pur essendo
febbre,  non  necessariamente  determina alterazione nelle condizioni
fisio-psichiche. Senza un limite rischieremmo di applicare il massimo
grado della sanzione, ovvero la pena, ad un soggetto che non ha posto
in  pericolo alcun bene giuridicamente rilevante e non e' stato posto
in  grado di conoscere il disvalore della propria condotta (per quale
ragione  non  si  puo' guidare con un forte raffreddore che determina
uno stato febbrile di 37,1?).
    Che  la  fattispecie in questione necessiti di integrazione sotto
il profilo della determinatezza e' presto dimostrato.
    Nel  d.lgs.  n. 9/2002 recante innovazioni al codice della strada
viene ridisegnato il comma 20 dell'art. 187 c.d.s.: «Gli accertamenti
sono  effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento,
ai fini della determinazione delle quantita', indicate in conformita'
alle previsioni dello stesso regolamento».
    Ecco   che  quindi  e'  lo  stesso  legislatore  a  prevedere  la
necessita'  di  fissare  le  procedure  e  i  limiti in ragione delle
procedure,  demandando  -  come oggi avviene per la guida in stato di
ebbrezza - al regolamento.
    Senonche'  il  regolamento  non  e'  stato  -  a quanto risulta -
emanato  per  la  semplice  ragione  che  l'art. 19 del citato d.lgs.
stabilisce  l'entrata  in  vigore  del  nuovo  comma 20 dell'art. 187
c.d.s. al 1° gennaio 2003.
    In   conclusione,  quindi,  l'attuale  formulazione  delIart. 187
c.d.s. pecca sotto due profili costituzionalmente rilevanti: sotto il
profilo  del  principio  della riserva di legge in materia penale con
l'ovvio corollario della tassativita' della norma penale (la sanzione
penale  puo'  essere applicata solo quando e' chiaro e determinato il
precetto  legislativo)  e  sotto  il  profilo  della  responsabilita'
personale in campo penale con l'ovvia conseguenza della necessita' di
assoggettare  a  pena  il  soggetto  nel quale si rinvenga almeno una
colpa  e  la  colpa  magari  non  sia  del  legislatore  che  non  ha
chiaramente definito il precetto.
    Va poi aggiunta un ultima considerazione. Sottoporre al sindacato
di  costituzionalita', nei sensi sopra esposti, la fattispecie penale
dell'art. 187  c.d.s.  non  significa  svuotarla  di  ogni  contenuto
concreto.  Se sotto il profilo penale la materia richiede chiarezza e
determinatezza,  nel  precetto,  pena  il  non  senso di una sanzione
penale,  nulla  vieta  sotto  il  profilo amministrativo di applicare
provvedimenti  amministrativi  quali la sospensione o il ritiro della
patente.  Sotto il profilo amministrativo infatti nulla vieta che per
motivi  inerenti  l'incolumita'  pubblica  l'autorita'  di p.s. possa
inibire  la  guida  a  chi  fa  uso di stupefacenti in quanto pur non
recando  un  pericolo  attuale  certamente  e'  opportuno diminuire i
rischi in via preventiva. Un conto - cioe' - e' la repressione penale
altra   cosa  e'  una  misura  di  ordine  pubblico  o  attinente  la
preservazione dell'incolumita' pubblica.